FantacalcioCarnate

carcere preventivo

  • Messaggi
  • figahimovic
    00 18/03/2009 12:40
    riguardo ieir sera..
    allora, ho cercato un po' di info e la più completa mi sermbrava quet'articolo..lui è contro il carcere preventivo (più che altro per questioni di inganno dell'opinione pubblica)..ma nn è questo il discorso che facevamo ieri;ora lo pubblico tutto ed evidenzio le parti che sostengono la mia tesi..che in sunto sarebbe questa:

    scusate se mi dilungherò.

    dicevamo ieri sera che il carcere preventivo consiste nella incarcerazione del sospetto in seguito alla "sola parola" di un testimone, che potrebbe essere la stessa vittima dello stupro o una terza persona (correggetemi se sbaglio me credo di ricordare bene);
    ora a me sembrava strano che senza prove concrete una persona possa essere incarcerata a tempo indeterminato (anke se ,secondo me, l'identificazione da parte delle vittima..è gia parecchia roba),e infatti, in base a quello che ho capito leggendo quest'articolo, il carcere preventivo eiste già MA..solo per persone giudicate da un magistrato pericolose ai fini dell'indagine, o a rischio fuga..mentre per altre "non a rischio" possono bastare gli arresti domiciliari..ovviamente tutto ciò PRIMA del giudizio finale di innocenza o colpevolezza, quindi durante le indagini..
    ora a quanto ho capito, questa nuova legge propone di togliere gli arresti domiciliari alle persone "non a rischio" e di trattarle come quelli a "rischio"..attenzione le persone nn a richio nn sono ne innocenti ne colpevoli ne più o meno pericolose di quelle a rischio..l'unica cosa che li distingue sta nel fatto che i primi sono incensurati, hanno lavoro e fissa dimora, sono facilmente rintracciabili..ecc..mentre gli altri no..quindi dire che il carcere preventivo viola i diritti costituzioneli può essere vero..ma allora perchè a uno giudicato da un magistrato a rischio si possono violare tranquillamente i diritti civili mentre a uno giudicato non a rischio sarebbe sbagliato farlo??si userebbero due pesi e due misure semplicemente sull'analisi più o meno soggettiva di un magistrato al quale una semplice fedina penale pulita nn può garantire l'affidabilità di una persona indagata, per esempio, di sturpo..
    (vi ricordo che i vari amanda,sollecito..e tutti quanti sono in carcere pur nn essendo ankora stati giudicati colpevoli)
    a questo punto..il carcere preventivo nn mi sembra una così grande oscenità..
    ecco l'articolo..

    La politica inganna l’opionione pubblica sul caso dello stupratore di capodanno
    Il violentatore non se l’è cavata
    La custodia cautelare non è affatto l’anticipazione del futuro «castigo» che il «colpevole » meriterà

    È crudele che la politica inganni l’opinione pubblica alimentando nei cittadini l’equivoco alla base delle polemiche sugli arresti domiciliari chiesti dalla Procura di Roma per il violentatore di una ragazza a Capodanno, come se costui l’avesse fatta franca per il solo fatto di essere oggi agli arresti a casa invece che in carcere.

    Nell’ordinamento vigente, infatti, la custodia cautelare non è affatto l’anticipazione del futuro «castigo» che il «colpevole » meriterà per il delitto commesso, non è un antipasto della punizione, non è il modo di risarcire la parte lesa per il male patito e la collettività per l’infrazione alle regole. La punizione per il dolore arrecato alla vittima, la pena equa per il delitto commesso, la sanzione che potrà disattendere le giustificazioni «buoniste» abbozzate dall’indagato (ero drogato, non ero in me, sono pentito), vanno chieste alla sentenza del processo, non adesso, alla carcerazione del giovane. La custodia cautelare in carcere, invece, è solo uno strumento utilizzabile dai magistrati, per un limitato periodo di tempo e se ve ne sia motivo ricavato da specifici elementi, per tutelare la genuinità delle indagini dal pericolo di inquinamento delle prove, per neutralizzare il pericolo che l’indagato fugga, per contenere il rischio che ricommetta il reato.

    Tre esigenze cautelari che, nel caso dell’indagato romano (reo confesso, incensurato, facilmente controllabile nell’abitazione dei genitori) il pm ha valutato soddisfatte già dagli arresti in casa in attesa del processo. Soluzione che, ad esempio, potrebbe invece [COLORE]#FFFF00[=COLORE]non essere percorribile per un italiano con precedenti penali specifici; o per lo straniero sospettato di uno stupro, che potrebbe restare in carcere a motivo non di un discrimine etnico, ma dell’assenza di un domicilio certo che lascerebbe permanere il pericolo di irreperibilità e quindi di reiterazione del reato. Tutto ciò la politica sa benissimo, ma si guarda bene dallo spiegarlo ai cittadini. Anzi continua a smarrirli e disorientarli, per esempio alimentando l’illusione per cui, se «è la legge sbagliata», allora «la si cambierà» in modo che per reati gravi come lo stupro la carcerazione prima del processo «sia obbligatoria»: è una presa in giro, giacché chi la propone sa bene che la Consulta ha più volte rimarcato che contrasterebbe con i principi costituzionali qualunque norma che stabilisse per alcuni reati l’automatica applicazione della custodia cautelare in carcere, ribadendo invece che in base a quei principi deve essere sempre lasciato al giudice uno spazio di valutazione dell’indagato-concreto nel caso-concreto. Ma l’assurdità e al tempo stesso la contraddizione più clamorose arrivano da quella politica che, negli arresti domiciliari all’indagato per stupro, censura l’assenza di «pene esemplari senza pietà » (come da destra il ministro delle Pari opportunità Mara Carfagna), o si duole che «così passi un messaggio di non gravità dello stupro» (come da sinistra la sua collega del Pd, il ministro-ombra Vittoria Franco).

    Assurdo, perché il compito dei magistrati non è lanciare «messaggi» sui «fenomeni», e nemmeno produrre «esemplarità», ma giudicare singole persone in casi concreti. E contraddittorio, perché una magistratura che lanciasse «messaggi», o producesse «esempi», farebbe non il proprio lavoro ma supplenza della politica o della sociologia: cioè proprio quello che la politica critica, e a ragione, quando è la politica a subire quella «messaggistica» o quegli aneliti di «esemplarità» che talvolta affiorano nelle pieghe di provvedimenti giudiziari confusi, sovrabbondanti, sproporzionati. Più utile forse del rituale invio di ispettori ministeriali alla Procura di turno, forse sarebbe dare concretezza ai tante volte annunciati, e altrettante volte rimandati o tenuti a bagnomaria, interventi pratici per velocizzare la celebrazione dei processi. Anche nel caso dello stupro romano, infatti, è su questo terreno che si giudicherà davvero la capacità dello Stato di dare una reale risposta alla ragazza violentata: non sulla manciata in più o in meno di giorni in carcere preventivo per il suo violentatore adesso, ma sulla rapidità di approdare al dibattimento, di celebrarne con le ordinarie garanzie il giudizio, e di assicurare l’effettività della pena definitiva.

    Luigi Ferrarella


    [Modificato da figahimovic 18/03/2009 12:50]
  • vi faccio un culo cosi
    00 18/03/2009 14:51

    Meglio ammazzare che stuprare

    Hanno letto sul giornale che un giorno un giudice ha mandato agli arresti domiciliari un ragazzo che si era consegnato e autoaccusato dello stupro di una ragazza alla festa di capodanno e hanno detto: “è una vergogna, li mettono ai domiciliari, non si può, lo stupratore deve stare in galera”e hanno fatto una legge per vietare i domiciliari a chi? Ai condannati per stupro?
    No, non stiamo parlando dello stupratore condannato, che ovviamente deve essere giudicato al più presto possibile e portato in carcere e lasciato lì dentro il più a lungo possibile, su questo siamo tutti d'accordo.
    Qui stiamo parlando di dove metterli prima del processo: gli arresti domiciliari come misura cautelare sono stati vietati da questo pacchetto sicurezza.
    Per i reati di mafia e per lo stupro, non si possono più dare i domiciliari al sospettato. E' obbligatorio tenerlo in galera durante il processo. Tenete presente che è solo un sospettato, anche se ha confessato è solo un sospettato perché sarà uno stupratore solo quando sarà stato condannato in terzo grado. Allora facciamo i gradi di giudizio più in fretta possibile, diamo più mezzi, togliamo un grado di giudizio. No, non lo vogliono fare perché varrebbe per tutti, anche per se stessi.
    Cosa fanno? Vietano di dare i domiciliari in custodia cautelare obbligando i giudici ad arrestare la persona anche se non ci sono le esigenze cautelari cioè, se il tizio non rischia di fuggire, ripetere il reato o inquinare le prove, anche se per scongiurare quei tre rischi basterebbe chiuderlo in casa durante il processo.
    Tipico caso come quello di Capodanno: il ragazzo era completamente al sicuro, nessuno lo aveva riconosciuto, nessuno lo stava cercando, nessuno lo avrebbe mai accusato di quello stupro. C'è andato lui accompagnato dal padre a confessare, ha fornito ai giudici le prove contro se stesso, si è consegnato, si è dichiarato pentito. Il padre ha dimostrato che questi hanno non solo una casa ma anche una famiglia dove questo tizio può essere tenuto sotto chiave non essendo un maniaco sessuale ma il classico stronzo di buona famiglia che fa il maiale durante una festa per poi farsi bello con gli amici, la “bravata.
    Domanda: lo mandi ai domiciliari? Certo, perché prima del processo non minaccia ne di ripetere il reato, né di inquinare le prove – le ha fornite lui – né di scappare – si è consegnato.
    Questo dice la legge per tutti i reati, anche per l'omicidio. Classico caso della moglie che ammazza il marito che la picchia da anni: mica è una serial killer, può restare tranquillamente ai domiciliari durante il processo perché un altro marito non ce l'ha da ammazzare, quindi non può reiterare il reato; le prove come fa a inquinarle se l'hanno trovata col pugnale nella pancia del marito, anzi è stata lei ha chiamare i poliziotti? Come può scappare, dove scappa una donna in quelle condizioni?
    Sono questi i casi in cui la legge prevede, giustamente, di ricorrere agli arresti domiciliari quando non è assolutamente necessario il carcere prima del processo.E' chiaro che dopo il processo questa gente andrà in carcere, quando sarà stato condannata.Invece no, hanno fatto una legge dove lo stupro è equiparato alla mafia, e uno può decidere se è giusta o non è giusta, l'hanno voluta i leghisti: uno fa una lista di reati per i quali è obbligatorio il carcere preventivo, può andare bene.
    Domanda: quali reati ci hanno messo? Mafia e stupro. Voi direte: ci sarà anche l'omicidio, la strage. Come fai a mandare ai domiciliari gente che ha fatto una strage o un omicidio in un Paese dove è vietato dare i domiciliari a chi ha fatto uno stupro? Maggiore è la gravità dell'atto e maggiore deve essere la sanzione, anche di tipo preventivo.
    No, sono talmente furbi – stiamo parlando della Lega, avete presente le facce di questi giureconsulti – che hanno deciso che per lo stupro arresti domiciliari no, carcere obbligatorio; per gli indagati di omicidio e strage invece si possono dare ancora gli arresti domiciliari. Pensate che astuzia, così d'ora in poi lo stupratore saprà che se si limita a violentare la ragazza finisce in galera dritto e filato obbligatoriamente e lo processano dal carcere, se invece la ragazza oltre a stuprarla la elimina anche fisicamente o fa saltare l'intero quartiere con una bomba per cancellare anche le ultime tracce, in quel caso ha ancora speranza di ottenere gli arresti domiciliari.E' una legge criminogena perché rende più conveniente per lo stupratore anche l'eliminazione fisica della vittima.
    Pensate in che mani è la nostra sicurezza. Passate parola."

    Tratto da: beppegrillo.it



    Questo articolo lo posto perchè,pur non avendo la spiegazione giuridica che noi stiamo cercando,a mio avviso fa capire bene il motivo del decreto legge nel quale si dispone del carcere preventivo:è una attrazione mediatica dovuta alla xenofobia..in alcuni passaggi si spiega bene come funzioni ora..la legge attuale non è nè imperfetta nè poco adatta..la giustizia non è certo impreparata..allora perchè il carcere preventivo?quale è la solida spiegazione giuridica,la cosidetta ratio, che lo ammette??
  • Us and Them
    00 18/03/2009 15:10
    Allora, innanzitutto premetto che l'argomento è complesso e servirebbe una conoscienza più approfodita della materia per esprimere un parere più completo.

    Vediamo intnato cosa è ora il carcere preventivo o, più correttamente, custodia cautelare:

    CUSTODIA CAUTELARE

    Detta anche carcerazione preventiva, indica la detenzione in carcere dell'imputato, disposta dal giudice con mandato di cattura, su richiesta del pubblico ministero, quando sussistano particolari esigenze. In primo luogo, a carico dell'imputato devono sussistere gravi indizi di colpevolezza. Inoltre, devono esistere esigenze relative alle indagini (per l'acquisizione e il non inquinamento delle prove), timori fondati di fuga, pericolo di uso di armi o altri mezzi di violenza personale e devono risultare inadeguate tutte le altre misure (come il divieto di espatrio, l'obbligo di presentarsi negli uffici di polizia giudiziaria, il divieto di dimorare in un determinato luogo o invece l'obbligo di dimorarvi). La durata massima della custodia cautelare non può superare i due anni (pena massima sei anni), quattro anni (pena massima venti anni), i sei anni (pena massima l'ergastolo o superiore a venti anni). Ovviamente, il periodo di custodia cautelare si detrae dalla durata della pena detentiva.


    Il carcere preventivo si inserisce quindi in una serie di misure atte ad impedire la fuga/reiterazione del reato mentre vengono completate le indagini. Essendo la più dura tra tutte queste normative (che anno dal divieto di espatrio al domicilio forzato) è anche quella che viene messa in pratica con più cautela ed è utilizzata solo se tutte le precauzioni più leggere risulterebbero inefficaci.

    È una violazione dei diritti costituzionali? Se colui che viene sottoposto a tale misura si rivela poi innocente, si, lo è. Ed è proprio per questo che è necessario cercare di limitare il più possibile i casi in cui questa normativa vada a ledere tali diritti. La perfezione, ovvero porre in custodia cautelare solo individui effettivamente colpevoli, è purtroppo irraggiungibile, mentre è invece possibile applicare questo provvedimento con "buon senso e cognizione di causa" (non sono i termini adatti, ma non mi viene in mente altro).

    Buon senso e cognizione di causa che andrebbero ad essere ridotti al lumicino se fosse messo in atto il ddl che il governo ha in mente di preparare ad hoc per l'emergenza stupri, che, in nome di una presunta e a mio avviso fasulla, ricerca di maggior sicurezza, consentirà di porre gli indagati sotto custodia cautelare con molta più leggerezza rispetto ad oggi. Una sorta di "sparare nel mucchio", con la speranza di colpire, tra gli altri, l'effettivo colpevole. La domanda è: vale la pena di sacrificare a cuor leggero i diritti civili di un innocente in cambio di una labile ed effimera speranza di porre un freno all'emergenza?

    Perchè non è vero che l'inasprimento della custodia cautelare serva in qualche modo da deterrente contro i reati violenti e gli stupri in particolare. Primo perchè nella maggior parte di casi uno stupro non è un reato premeditato e preparato con anticipo, quanto più una "decisione istantanea", dovuta ad un richiamo fisico irresistibile per lo stupratore, che difficilmente quindi penserebbe al carcere preventivo prima di compiere lo stupro. In secondo luogo perchè uno stupratore che si sentisse in pericolo non aspetterebbe certo l'inizio delle indagini per far perdere le proprie tracce e nel caso si sentisse al sicuro (nel senso di non temere di essere indagato) ed emergessero prove a suo carico, ci sarebbero comunque i procedimenti di fermo giudiziario, divieto di espatrio ed obbligo di firma per tenerlo sotto controllo.

    Concludendo, il governo si appesta ad applicare nuovamente quella che è stata la sua politica fin dall'inizio di questa legislatura: prendere provvedimenti di grande impatto mediatico, ma di scarso impatto effettivo sui problemi da risolvere.
    Perchè quello che risolverà il problema della criminalità non sarà certo questo ddl. La certezza della pena, questo porterebbe ad un netto miglioramento della situazione, ma forse a troppi membri della classe dirigente fa comodo che la pena sia meno certa possibile.

    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Piccola postilla: gli stupri ci sono, tanti, cosi come gli omicidi. L'emergenza stupri c'è forse un po' meno di quello che ci viene fatto credere. I dati fino al 2008 sono i seguenti. Purtroppo non ho trovato nulla di più recente.

    STUPRI DIMINUITI DELL'8,4% NEL 2008
    Viminale, in 2006- 08 italiani responsabili al 61%, romeni 7, 8%
    (ANSA) - ROMA, 24 FEB - In Italia gli episodi di violenze sessuali nel 2008 sono diminuiti dell'8,4%, secondo dati diffusi dal Dipartimento della Pubblica sicurezza.

    Analizzando l'andamento del fenomeno nel triennio 2006-2008, risulta che gli autori sono italiani nel 60,9% dei casi, seguiti dai romeni (7,8%) e dai marocchini (6,3%).Le vittime sono per lo piu' donne (85,3%) e di nazionalita' italiana (68,9%).La maggior parte degli stupri rientra nelle violenze sessuali non aggravate, anche queste in diminuzione del 7,4%


    fonte: temporeale.libero.it/libero/news/2009-02-24_124303343.html

    Tre grafici sull'andamento di reati in generale, omicidi e violenze sessuali in Italia, purtroppo solo fino al 2007. Di contro c'è da dire che sono in aumento truffe e furti di vario genere. Per vedere i dati nella loro interezza andate a termometropolitico.wordpress.com/2008/04/27/andamento-semestrale-della-criminalita-e-dellazione-di-contrasto-dal-2°-semestre-2005-al-2°-semestre-2007-in-...





  • vi faccio un culo cosi
    00 18/03/2009 15:13
    Travaglio,con esempi,spiega la differenza tra una legge di SICUREZZA e una di RASSICURAZIONE..il decreto legge al suo articolo del carcere preventivo di cui noi stiamo discutendo a vostro avviso cosa è????



    anche questo è per sottolineare come i provvedimenti che vengono presi non sono nè più utili nè più adatti di quelli già utilizzati ma sono solo palliativi per nascondere l'inefficienza della classe politica che i problemi li schiva anzichè affrontarli..così si accontenta il popolo che si sente più sicuro,ma non lo è...
  • vi faccio un culo cosi
    00 18/03/2009 15:55

    I Pilastri del diritto penale: fatto, personalità, conseguenze.
    Al suo interno, questo ramo del diritto pubblico volto a collegare una sanzione ad un comportamento legalmente previsto come criminoso, è diviso in tre elementi costitutivi: fatto, personalità, conseguenze.

    Fatto: rappresenta l'oggettività del diritto penale, senza di esso si avrebbe un diritto penale del sospetto, che andrebbe a commisurare la pena in assenza della conseguenza di un comportamento.

    Personalità: rappresenta il momento illuminante del diritto penale, significa che il soggetto, affichè possa esser punito deve essere imputabile. Non esiste una norma simile (a parte e più limitatamente v. art. 428 c.c.) nell'ordinamento civilistico, in diritto penale l'imputabilità rappresenta la soggettività di diritto penale, senza di questa non avrebbe senso infliggere al colpevole la pena, poiché questa (art. 27 Costituzione) ha finalità retributiva e riabilitativa, e di nessun reiserimento sociale potrebbe beneficiare chi non è in grado di comprendere il significato della pena stessa.

    Conseguenze: sono rappresentate dalle sanzioni che seguono la violazione della norma penale. Anche in diritto civile vi sono delle conseguenze sanzionatorie alla violazione della normativa di riferimento, ma con l'essenziale differenza che queste hanno solo carattere pecuniario o obbligatorio e consistono in risarcimenti derivanti da responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) non potendo mai avere carattere privativo della libertà personale.




    La presunzione d'innocenza è un principio del diritto civile e penale secondo il quale un imputato è innocente fino a prova contraria.
    L'onere della prova spetta alla pubblica accusa, rappresentata nel processo penale dal pubblico ministero. Non è quindi l'imputato a dover dimostrare la sua innocenza, ma è compito degli accusatori dimostrarne la colpa.

    L'innocenza vale fino ad una sentenza definitiva in senso opposto.

    Nel diritto penale, l'imputato è innocente fino ad una sentenza di condanna che sia passata in giudicato: non potrà essere, inoltre, inflitta alcuna pena superiore a quella che si possa infliggere nel momento in cui il reato è stato effettuato (e non al momento della dimostrazione di colpevolezza).

    Conseguenza della presunzione d'innocenza sono i principi affermati in Costituzione e nella legge sul giusto processo: la parità fra accusa e difesa, il diritto della difesa a controinterrogare i testimoni, e il diritto del cittadino di disporre di strumenti effettivi che mettano i suoi difensori in condizione di provare le sue effettive responsabilità.




    con il carecere preventivo non c'è più presunzione d'innocenza ma,in maniera diametralmente opposta,ribaltando uno dei principi cardine della scienza giuridica penale,una situazione di PRESUNZIONE DI COLPEVOLEZZA..

  • vi faccio un culo cosi
    00 18/03/2009 16:14
    Estratti dalla legge del c.p. art 609 bis(taglia e incolla riguardo parti e concetti che ci interessano)...


    Il delitto di violenza sessuale è previsto dall’art. 609 bis c.p. il quale indica che “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
    Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
    Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.[...]
    L’elemento oggettivo consiste nel compimento volontario del reo di atti, non necessariamente di congiunzione carnale, nei confronti di una persona assolutamente contraria ad ogni contatto, i quali offendano il bene giuridico della libertà personale.
    Alla nozione di “atti sessuali” non sono da ricondurre unicamente i comportamenti antigiuridici che riguardano l’apparato genitale ma tutte le altre parti del corpo considerate erogene ed in grado di stimolare un qualsivoglia sentimento di eccitazione dell’istinto sessuale.
    Il dolo generico costituisce l’elemento soggettivo sufficiente per la sussistenza del reato; l’intenzionalità dell’atto deve tuttavia essere accertata ogni volta in relazione alla particolarità della condotta non potendo essere sempre presunta (Cass. pen., 28 gennaio 1997, Canicola). [...]
    Il concorso morale si configura per tutte quelle persone che hanno in qualche modo contribuito all’organizzazione materiale e alla propaganda del reato[...]
    Infine la Corte di Cassazione ha più volte ribadito l’imputabilità ex art. 110 e non 116 c.p. nel concorso di violenza carnale per il complice del rapinatore che pur non avendo partecipato materialmente alla violenza, ne abbia con la sua condotta favorito la commissione.



    Quello che volevo far notare è come sia necessario,in questa legge,come in tutte,accertare caso per caso,concretamente,l'imputabilità del reo..questa nel nostro codice non può essere presunta..
  • figahimovic
    00 18/03/2009 21:12
    ho letto i vostri commenti..però vorrei precisare alcune cose..
    io sono d'accordo quando voi dite che l'attuale governo e i politici in generale, chi più chi meno, cercano di tirare l'acqua al prorpio mulino rigirando la frittata a piacimento illudendo la gente di fare qualche cosa di utile e positivo che in realtà non avviene e se avviene non è poi così utile e positivo,l'ho sempre detto.
    poi, sono d'accordo che è assurdo dare la custodia cautelare a chi commette stupro e non darla a chi commette omicidio o strage, ad esempio.
    dico anke che questa legge è stata fatta xkè ora vanno di moda gli stupri e che potevano studiarla meglio..ma a me viene un dubbio..
    ipotizziamo che ora una ragazza viene stuprata..dice:è stato un maschio italiano biondo..la polizia indaga e scopre che al momanto dello stupro io mi trovavo in quella zona e poco più in la c'era un altro ragazzo che potrebbe coincidere con l'identikit.
    tutti e due nn abbiamo alibi e potremmo essere stati tutti e due..
    attualmente se io fossi un pregiudicato pericoloso x lo svolgimento dell'indagine,a parere del magistrato io dovrei essere messo in prigione..mentre l'altro che non ha mai fatto niente è incensurato ha lavoro e famiglia, ha il diritto di tornare a casa e fare una firma al mattino e una alla sera..
    al momento, fino a prova contraria, siamo tutti e due innocenti..giusto?..ma allora perchè io sono in carcere? xkè ho un passato particolare ma che in questa situazione nn è influente?
    potreste dire..mettendo l'uomo incensurato e nn pericoloso in galera, nel caso fosse giudicato innocente avremmo violato i suoi diritti..
    ok verissimo..ma se quello innocente fosse l'altro?quello che è in carcere xkè giudicato nn idoneo agli arresti domiciliari..non avremmo cmq violato i suoi diritti?..secondo me si, ma allora nn sarebbe meglio usare cmq lo stesso metro di giudizio?nel senso..cosa viete all'incensurato di far sparire le prove della sua colpevolezza?..

    poi..si possono fare leggi migliori? certo..
    si possono far funzionere meglio quelle che gia ci sono?..tanto meglio..

    ma questo è l'unico dubbio che mi viene..
    scusate nn ho espresso bene l'ultima parte del concetto ma c'è casino in casa e son di fretta..ciao cari..
  • vi faccio un culo cosi
    00 19/03/2009 19:17
    la recidività(non necessariamente dello stesso reato) è sempre un'aggravante..e comunque non è detto che per un incesurato non ci sia necessità del carcere..

    ad ogni modo la legge,in linea di principio,impone il trattamento uguale di casi uguali..questo sul piano giuridico(senza distinzione di sesso,razza,posizione sociale,etc)..sarebbe sbagliato mettere in carcere un operaio(clandestino o meno) e non uno studente o altro..ma giuridicamente uno che ha trascorsi giuridicamente rilevanti(denunce.querele,condanne,opecedenti,etc)è giuridicamente diverso da un incensurato..da qui deriverebbe il diverso trattamento...

    ad ogni modo nel tuo dubbio ti sei già risposto..hai detto che il pregiudicato è pericoloso,l'altro no..tieni conto che come abbiamo scritto ieri la "pericolosità" è dovuta alla possibilità,e non alla certezza,di reiterazione dell'illecito,inquinamento delle prove,fuga,etc..basta,credo,una di queste..e la pericolosotà deve essere accertata dal giudice,che valuta in base alle informazioni a sua disposizione..